Art. 10.

      1. L'articolo 10 della legge 29 marzo 1985, n. 113, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

      «Art. 10 - (Sanzioni e obbligo di certificazione). - 1. Ai datori di lavoro pubblici e privati che non adempiono agli obblighi previsti dalla presente legge si

 

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applicano le sanzioni amministrative previste dall'articolo 15 della legge 12 marzo 1999, n. 68. La sanzione di cui al comma 1 del citato articolo 15 alla legge n. 68 del 1999 si applica altresì ai gestori di telefonia operanti sul territorio italiano in caso di inottemperanza agli obblighi previsti dai commi 3 e 4 dell'articolo 5 della presente legge.
      2. I datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti alla presentazione della dichiarazione e della certificazione previste dall'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, anche con riferimento al rispetto degli obblighi derivanti dalla presente legge».